Statuto ILSC

 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELL’ISTITUTO 

  Art. 1 – E’ costituito l’Istituto lombardo di storia contemporanea, associazione di diritto privato senza scopo di lucro (per brevità, nel proseguo, anche l’”Istituto lombardo” o l’”Istituto”. L’Istituto ha sede in Milano, Corso Garibaldi 75, e durata illimitata.

SCOPI 
Art 2 – L’Istituto lombardo  di storia contemporanea fonda la propria attività sui valori ispiratori della Resistenza ed espressi nella Costituzione Repubblicana e sugli ideali di antifascismo, democrazia, libertà e pluralismo culturale.

L’Istituto si propone di assicurare la più completa e ordinata documentazione di tale movimento dalle sue origini antifasciste alla Liberazione e di promuoverne lo studio e la conoscenza,  con particolare riguardo alla regione Lombardia, nell’ambito di una più generale considerazione della storia del fascismo e dell’Italia contemporanea, a mezzo di ricerche e di pubblicazioni scientifiche, di convegni e di altre iniziative.
L’Istituto è associato all’Istituto nazionale per la Storia del Movimento di liberazione in Italia, fondato nel 1949 e istituito il 28 gennaio 1951, nonché riconosciuto con legge 16 gennaio 1967 n.3, con il compito di raccogliere, conservare e studiare le carte della Resistenza.

PATRIMONIO                                                

Art. 3 - Il patrimonio dell’Istituto è costituito dai beni materiali ed immateriali di sua proprietà. Le risorse economiche dell’Istituto possono essere costituite da:

  •   beni immobili e mobili;
  •  contributi;
  •  donazioni e lasciti; rimborsi di qualunque tipo

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Non è consentito distribuire, neppure in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi e riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio.

ASSOCIATI                                                                              

  Art. 4 -  Sono membri di diritto dell’Istituto lombardo di storia contemporanea tutti gli Istituti provinciali e locali esistenti nella regione Lombardia, che siano regolarmente associati all’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia. Possono essere membri ordinari dell’Istituto Lombardo di storia contemporanea persone fisiche, associazioni, fondazioni, società od altri enti che intendano cooperare alla realizzazione degli scopi e ne accettino lo statuto. Per l’assunzione della qualifica di associato ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Comitato Direttivo di cui infra, indicando le proprie generalità, la volontà di far parte dell’istituto, la piena ed incondizionata accettazione del presente statuto, nonché delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie. Gli associati ordinari versano ogni anno una quota associativa, anche di ammontare diversificato, deliberata entro la fine dell’esercizio precedente dal Comitato Direttivo.

ORGANI 

Art. 5 – Sono organi dell’Istituto lombardo:

  • l’assemblea degli associati;
  • il Comitato Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • l’Organo di Revisione.

ASSEMBLEA               

 Art.6 – L’assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto per la verifica della corretta gestione dell’Istituto ed è composta da tutti gli associati di diritto ed ordinari dell’Istituto lombardo di storia contemporanea. Ogni associato ha diritto ad un voto. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta.

L’assemblea è convocata a Milano, almeno una volta all’anno in via ordinaria ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne presenti la necessità o sia richiesta dal Comitato Direttivo o da almeno un quinto degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli associati e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l’assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque ne sia il numero.

L’assemblea straordinaria, salvo i limiti di legge, delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione l’assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque ne sia il numero. La convocazione va fatta da parte del Presidente del Comitato Direttivo con avviso pubblico affisso all’albo della rete almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea ed inviato a tutti gli aventi diritto con mezzi che ne garantiscano l’avvenuta ricezione, almeno 7 giorni prima della data fissata per l’assemblea.

L’assemblea può radunarsi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alle trattazioni degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione dell’assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale.

L’assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero da altra persona eletta tra i presenti. Delle delibere assembleari va redatto apposito verbale a disposizione dei soci.

COMPETENZE DELL‘ASSEMBLEA

Art. 7 - L’assemblea ordinaria ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

  • elegge il Comitato Direttivo e l’Organo di Revisione;
  • approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • approva l’eventuale regolamento interno.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’assemblea dei soci ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

L’assemblea straordinaria delibera su eventuali modifiche dello statuto sia in prima che in seconda convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza degli associati, fatta unicamente eccezione per quanto previsto dal successivo articolo 13 per lo scioglimento.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 8 –  Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri, anche non associati, che va da 3 a 7, eletti dall’assemblea che all’atto della nomina ne determina pure il numero. I membri del Comitato Direttivo durano in carica 5 esercizi e sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo all’atto della nomina provvederà ad eleggere la suo interno il Presidente e, ove lo ritenga opportuno, il Vice Presidente. Il Comitato Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del Comitato Direttivo sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di partà prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da affiggere all’albo  dell’Istituto lombardo.

 Il Comitato direttivo si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato a Milano dal Presidente o da almeno due componenti con avviso comunicato od inviato (con mezzi che ne garantiscano l’effettiva ricezione) almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Comitato può radunarsi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alle trattazioni degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione del Comitato si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale.

COMPETENZE DEL COMITATO DIRETTIVO

Art. 9 – Il Comitato Direttivo è l’organo esecutivo dell’Istituto. Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, nei limiti di legge.

Spetta al Comitato Direttivo, in particolare e tra l’altro:

  • la predisposizione degli atti da sottoporre all’assemblea dei soci;
  • la formalizzazione e l’esecuzione delle proposte per la gestione dell’associazione;
  • l’elaborazione del bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative all’esercizio sociale e la situazione del patrimonio;
  • l’elaborazione del bilancio preventivo che deve contenere suddivise le singole voci, delle previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  • l’amministrazione del patrimonio.

PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE

Art. 10 – Il Presidente dura in carica 5 esercizi, è rieleggibile ed è legale rappresentante dell’Istituto a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Comitato Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le mansioni spettano al Vice Presidente, anch’esso in carica per 5 esercizi.

La firma del sostituto fa piena prova dell’assenza od impedimento del sostituito.

ORGANO DI REVISIONE

Art. 11 – L’organo di Revisione è composto, alternativamente secondo quanto stabilito dall’assemblea alla nomina, da un Revisore o da un Collegio dei Revisori, a sua volta costituito da tre membri eletti dall’assemblea al di fuori dei componenti del Comitato Direttivo.

L’Organo di Revisione dura in carica 5 esercizi ed è rieleggibile. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposite relazioni da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

PERSONALE

Art. 12 - L’Istituto provvede al proprio funzionamento con personale assunto e/o con insegnanti all’uopo comandati dal Ministero della Pubblica Istruzione, e/o con personale comunque comandato o assegnato da Enti Pubblici e da personale volontario che condividendo lo spirito dell’Istituto, presta la sua opera senza ricevere alcun compenso.

SCIOGLIMENTO

Art. 13 – Lo scioglimento dell’Istituto è deliberato dall’assemblea straordinaria con i quorum previsti dall’art. 21 del codice civile. Il patrimonio residuo dell’Istituto deve essere devoluto ad Enti senza scopo di lucro con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

GRATUITA’ DELLE CARICHE

Art. 14 – Tutte le cariche elettive sono gratuite ed agli eletti compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

Art. 15 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

F.to Ada Carla Gigli

F.to Renata Mariella notaio

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