Statuto

ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL’ITALIA CONTEMPORANEA DELLA PROVINCIA DI RIMINI

STATUTO

Approvato dall’Assemblea dei Soci
il 27 novembre 2005,
modificato ed integrato dall’Assemblea dei Soci del 29 aprile 2014

Art. 1 –  E’ costituito, con sede a Rimini, l’Associazione Ente Morale Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea della Provincia di Rimini, Associazione di formazione extra scolastica della persona senza scopo di lucro ai sensi del D. Lgs. 460/1997.
Essa fa parte, in qualità di socio, dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia “Ferruccio Parri”.

Art. 2 – L’Associazione fonda la propria attività sui valori ispiratori della Resistenza ed espressi dalla Costituzione Repubblicana, e sugli ideali di antifascismo, democrazia, libertà e pluralismo culturale.
Sono suoi scopi:
a. promuovere, anche in accordo e in collaborazione con altri, studi e ricerche di storia contemporanea, soprattutto in ambito provinciale;
b. raccogliere, conservare e valorizzare le fonti per la storia contemporanea, con particolare attenzione alla storia del movimento di liberazione nella Provincia di Rimini, dell’antifascismo e dell’età repubblicana;
c. svolgere attività di pubblico servizio culturale e di divulgazione storica;
d. svolgere attività di formazione e aggiornamento dei docenti, di ricerca, mediazione e consulenza didattica, anche in collaborazione o in convenzione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, e con il mondo della scuola e della formazione.

Art. 3 – L’Associazione è ordinata su base associativa: possono essere soci tanto singoli cittadini quanto enti pubblici e associazioni.
Saranno ammessi come Soci ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private che a loro domanda il Comitato Direttivo deliberi di accettare.
I fondatori dell’Istituto sono soci di diritto.

Art. 4 – I Soci ordinari sono tenuti a pagare la quota d’iscrizione fissata dal Comitato Direttivo.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualità di Socio si perde: a) per proprie dimissioni formalmente comunicate al Comitato Direttivo che è tenuto a prenderne atto; b) per deliberazione del Comitato Direttivo qualora il Socio si renda responsabile di atti incompatibili con il rispetto della natura dell’Istituto, o gli scopi sanciti dal presente Statuto o comunque contrastanti con i valori morali della Resistenza.

Art. 5 – Ogni Socio ha diritto di voto in Assemblea per quanto previsto al successivo art. 7.
Di ogni Associazione o Ente Socio partecipa all’Assemblea, con diritto di voto, il proprio legale rappresentante o persona da Lui delegata. Tale delega può anche avere carattere permanente. E’ altresì consentito al Socio che sia persona fisica di conferire delega ad altro Socio. Ogni Socio può essere portatore di una sola delega.

Art.-  6 Sono organi dell’Associazione Ente Morale Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea della Provincia di Rimini:
a. l’Assemblea dei Soci;
b. il Comitato Direttivo;
c. il Presidente;
d. il Collegio dei Revisori dei conti;

Art. 7 – L’Assemblea dei Soci:
a. definisce gli orientamenti dell’attività dell’Associazione, anche secondo programmi pluriennali;
b. vota i bilanci preventivo e consuntivo;
c. elegge, tra i soci, i membri elettivi del Comitato Direttivo;
d. nomina il Collegio dei Revisori dei conti;
e. delibera sulle modificazioni dello Statuto.
Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio Sociale e approva il bilancio consuntivo, e quando lo ritenga necessario il Comitato Direttivo o ne faccia richiesta motivata un quarto dei Soci.
La convocazione avviene con lettera scritta, fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo, inviata ad ogni Socio, almeno 7 giorni prima dell’Assemblea.
Le assemblee, in prima convocazione, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Soci, in proprio e per delega, e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le assemblee, in seconda convocazione, devono essere convocate almeno 24 ore dopo la prima convocazione e sono validamente costituite qualsiasi sia il numero dei Soci presenti, in proprio e per delega, e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le modifiche dello Statuto e per le modalità di elezione del Comitato Direttivo, sia in prima che in seconda convocazione, occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 8 – Il Comitato Direttivo è composto da dieci a quindici membri elettivi (il numero è determinato con voto dell’Assemblea dei Soci), più i Presidenti uscenti, e dura in carica 3 anni.
Le modalità di candidatura e di voto sono, di volta in volta, preventivamente stabilite con voto dall’Assemblea dei Soci.
Il membro del Comitato Direttivo dimissionario o comunque impedito in modo permanente a partecipare all’attività dell’Istituto, è sostituito nel seguente modo: a) qualora, in seguito alla modalità di voto prescelta, vi siano candidati non eletti, con il primo di loro; b) qualora la modalità di voto prescelta non abbia invece contemplato tale eventualità, o quando l’elenco dei non eletti sia esaurito, da altro Socio eletto alla prima assemblea utile, su proposta del Comitato Direttivo.
I nuovi eletti scadono allo scadere del Comitato Direttivo.

Art. 9 –  Spetta al Comitato Direttivo:
a. eleggere tra i propri membri un Presidente ed un Vice presidente;
b. nominare il Direttore, il Tesoriere, nonché i Responsabili dei settori di attività determinandone i compiti e gli eventuali compensi;
c. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e, secondo le direttive da questa ricevute, elaborare i programmi e piani per l’attività scientifica ed editoriale;
d. fissare le quote associative;
e. predisporre i bilanci preventivo e consuntivo;
f. decidere sull’accettazione di nuovi Soci ai sensi dell’art. 3 ed escludere soci nel caso previsto dall’art. 4;
g. deliberare i regolamenti interni;
h. assumere, licenziare dipendenti, e stipulare contratti di collaborazione e di consulenza;
i. nominare, d’intesa col Direttore, i responsabili scientifici di ricerca e i necessari organi di consulenza scientifica;
j. nominare i rappresentanti dell’Istituto presso altri enti;
k. compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento dell’attività dell’Istituto e per l’attuazione dei suoi scopi.

Art. 10 – Il Comitato Direttivo si riunisce almeno tre volte all’anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.
Le deliberazioni, per essere valide, devono essere adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Su richiesta di almeno un terzo dei membri, il voto sarà espresso con modalità segrete.

Art. 11 – Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione.
In casi di urgenza può assumere provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, con l’obbligo di sottoporli allo stesso nella prima riunione successiva.
In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice presidente, e in assenza di questi dal membro anziano per età del Comitato Direttivo.

Art.12 – Il Direttore dell’Associazione Ente Morale Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea della Provincia di Rimini:
a. garantisce che l’operato dell’Istituto sia sempre ispirato agli scopi indicati dall’art. 2;
b. a tal fine propone al Comitato Direttivo i nominativi per la costituzione del Comitato Scientifico e del Comitato didattico;
c . cura il funzionamento dell’Istituto secondo i programmi e i piani deliberati dal Comitato Direttivo al quale dovrà riferire sull’attività svolta;
d . coordina i servizi dell’Istituto, ha la responsabilità del personale e sovrintende all’attività scientifica ed amministrativa;
e. si attiverà affinchè il Comitato scientifico approvi in maniera preventiva, prima della pubblicazione (cartacea o on line), studi e ricerche promossi e finanziati (in tutto o in parte) dall’Istituto;
f . qualora non ne sia membro, partecipa, con voto solo consultivo, alle riunioni del Comitato Direttivo.

Art. 13 – Il Collegio dei revisori dei conti (3 membri) è nominato ai sensi dell’art. 7 e dura in carica 3 anni.

Accerta la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili, effettua riscontri di cassa, controlla le risultanze dei bilanci preventivo e consuntivo, riferendone all’Assemblea dei Soci.

Art. 14 – L’Associazione può avvalersi di personale dipendente, di collaboratori, di consulenti e di borsisti. Può avvalersi altresì di comandati e distaccati da enti pubblici e privati per impiegarli in attività inerenti ai loro profili professionali e può ricorrere, inoltre, a volontari che, condividendo lo spirito dell’Associazione, prestino la loro opera senza ricevere alcun compenso.

Art. 15 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a. il patrimonio librario e documentario su qualsiasi supporto;
b. le attrezzature e gli arredi di cui è dotato;
c. lasciti e donazioni;
d. le quote dei Soci;
e. i contributi assegnati dalla Regione Emilia Romagna o da altri Enti pubblici ai sensi della legislazione in vigore;
f. contributi di altri enti o persone.

Art. 16 – E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 17 – Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato solo con il voto di almeno due terzi dei Soci , in conformità con quanto previsto dall’Art. 111, comma 4 quinquies, lett. b) del D.P.R. n. 917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i Soci.
Con la deliberazione dello scioglimento, l’Assemblea dei Soci è impegnata a devolvere l’intero patrimonio librario e archivistico dell’Associazione alla Civica Biblioteca Gambalunga di Rimini, con il vincolo di conservarlo.

Art. 18 – L’anno sociale decorre dall’1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 19 – Per tutto ciò che non è considerato dal presente Statuto valgono le disposizioni di Legge vigenti.

F.to:

Paolo Zaghini

Enrico Franciosi notaio

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