Statuto ISSRA

ART. 1
L’Istituto sardo per la storia della Resistenza e dell’Autonomia è un ente senza fine di lucro, unico nel territorio della Regione Sarda, articolato in sedi provinciali e in sezioni locali a queste collegate. L’amministrazione finanziaria ha sede in Cagliari. Gli scopi dell’Istituto sono:
1- Indagare sotto il profilo storico e nella prospettiva anche internazionale le condizioni di sviluppo della democrazia e dell’autonomia dei popoli, curare la più compieta e ordinata documentazione del movimento antifascista, dalle origini al presente, nonché promuovere lo studio e la conoscenza del fascismo nell’ambito di una generale considerazione della realtà contemporanea, con particolare riferimento alla storia della Sardegna e dell’Italia.
2- Studiare la storia della Sardegna con particolare considerazione per i problemi dell’Autonomia, anche nella loro attualità;
3- Favorire lo sviluppo e il coordinamento scientifico delle indagini di storia locale e del territorio;
4- Promuovere l’insegnamento della storia della Sardegna nelle scuole di ogni ordine e grado;
5- Incentivare la ricerca e l’innovazione della didattica nell’insegnamento della storia, curando la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti;
6- Divulgare le conoscenze e le esperienze acquisite attraverso pubblicazioni, convegni ed altre iniziative.
L’Istituto è associato all’Istituto Nazionale per la storia del Movimento di Liberazione in Italia e cura il coordinamento delle rispettive attività.

ART. 2
Possono essere soci tutti coloro, persone o Enti, che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo, il quale delibererà in merito alla accettazione. Il richiedente non accolto può appellarsi all’Assemblea. I soci possono essere espulsi o sospesi, su deliberazione del Consiglio Direttivo, quando compiano atti incompatibili con le finalità dell’istituto. Il socio espulso o sospeso può appellarsi all’Assemblea. Tutte le decisioni dei Consiglio Direttivo relative all’accettazione. sospensione o espulsione dei soci devono essere ratificale dall’Assemblea.

ART. 3
Sono organi dell’Istituto:
a – L’assemblea dei soci;
b – II Consiglio direttivo;
c – II Presidente;
d – Il collegio dei revisori dei conti.

ART. 4
L’Assemblea dei soci:
a) delibera sulle direttive e i provvedimenti atti a realizzare gli scopi dell’Istituto;
b) vota il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
c) elegge il Consiglio direttivo;
d) elegge il Collegio dei revisori dei conti;
e) ratifica tutte le decisioni de! Consiglio Direttivo relative alla condizione di socio.
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria due volte l’anno (- una volta l’anno) e in seduta straordinaria ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o a seguito di richiesta motivata di almeno un quarto dei soci.
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la meta più uno dei suoi membri e, in seconda convocazione, – che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima – qualunque sia il numero dei soci presenti.

ART. 5
Il Consiglio direttivo è composto da almeno dodici persone. Esso dura in carica due anni e tutti i suoi membri possono essere confermati. Almeno un quarto dei componenti il Consiglio direttivo deve essere espressione del movimento dei partigiani e dei movimenti che hanno contribuito allo sviluppo dell’autonomia regionale.
Spetta al Consiglio direttivo:
a) Nominare il Presidente, il Vice Presidente, i Direttori e il Segretario tesoriere;
Il Segretario-Tesoriere può essere scelto al di fuori del Consiglio, e in questo caso parteciperà alle riunioni dei Consiglio con voto consultivo;
b) Curare l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e predisporre i programmi di attività;
c) Predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
d) Stabilire l’entità delle quote associative.
Le commissioni, che curano in canea due anni, sono
a) la Commissione scientifica che propone le attività di ricerca seguendone la realizzazione, comprese le pubblicazioni, e cura lo sviluppo degli archivi e della biblioteca;
b) la Commissione didattica che cura i rapporti con la scuola per quanto attiene la didattica e l’insegnamento della storia, con particolare riferimento alla storia della Sardegna: organizza attività di aggiornamento degli insegnanti, cura la ricerca e le pubblicazioni di carattere didattico;
c) la Commissione di organizzazione e di intervento culturale che promuove e sostiene le attività di dibattito dell’Istituto.

ART. 6
Il Consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno e, in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere adottate con l’intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
I componenti del Consiglio direttivo espressi da ciascuna sede provinciale, su richiesta di ciascun direttore, possono riunirsi per la programmazione e la realizzazione delle attività su scala provinciale. Di dette riunioni, presiedute dal consigliere anziano, è redatto verbale.

ART. 7
II Presidente:
a) Ha la rappresentanza legale dell’Istituto;
b) Convoca l’Assemblea dei soci;
c) Presiede le riunioni dei Consiglio Direttivo;
d) Sovrintende alla gestione economica e amministrativa dell’Istituto;
e) Firma gli atti ufficiai! e contabili.
In caso di assenza o di impedimento dei Presidente, o per sua delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 8
I Direttori:
a) Coordinano le attività delle sedi provinciali;
b) Firmano normalmente la corrispondenza e partecipano alle attività di coordinamento dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia;
c) Hanno facoltà di spesa per le attività annualmente programmate dal Consiglio direttivo e dalle Commissioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie ad essi attribuite;
d) Partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

ART. 9
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri. Esso dura in carica due anni e tutti i suoi componenti possono essere confermati.

ART. 10
Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di accertare la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili, di effettuare riscontri di cassa, di controllare le risultanze dei bilancio preventivo e consuntivo.

ART. 11
L’Istituto provvede alle spese di gestione:
a) con le quote associative;
b) coi contributi ad esso assegnati dall’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia;
c) con i contributi della Regione e degli altri Enti locali
d) con eventuali contributi di privati, persone ed enti;
e) con eventuali redditi di depositi, lasciti, etc.
Le entrate e le spese sono disposte con reversali e mandati a firma del Presidente.

ART. 12
L’esercizio finanziano decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono sottoposti all’Assemblea generale con relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti.

ART. 13
Le modifiche di statuto dovranno essere approvate dall’Assemblea a maggioranza dei tre quarti dei soci presenti. Le relative proposte dovranno essere rese note ai soci almeno tre mesi prima della loro iscrizione all’ordine del giorno dell’assemblea. In caso di scioglimento, che dovrà essere deliberato dalla maggioranza dei soci, l’Assemblea deciderà la devoluzione di tutte le attività sociali salvi i diritti dell’Archivio di Stato ai sensi di legge.

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