Statuto

Art. 1 – E’ costituito con sede temporanea presso il Liceo Classico “V. Gerace” di Cittanova, l’Istituto per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea in provincia di Reggio Calabria.
L’Istituto aderisce all’Istituto Calabrese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea di Cosenza e all’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia con sede a Milano, istituito con Legge dello Stato e ne accetta pienamente gli statuti.

Art. 2 – L’Istituto è una libera associazione di persone e di Enti, costituito al fine di promuovere iniziative culturali e di ricerca, secondo quanto previsto nel presente Statuto. L’Istituto non ha scopo di lucro.

Art. 3 – L’Istituto è centro permanente di studi storici e riflessione critica sul fascismo e sull’Italia contemporanea, sulla formazione dei processi di autoritarismo, esclusione, emarginazione, devianza e criminalità, nonché di documentazione sul movimento antifascista dalle sue origini.

Art. 4 – L’Istituto si propone di:
- contribuire allo sviluppo culturale e civile attraverso una sempre più estesa diffusione della democrazia, dei valori dell’antifascismo, della nonviolenza, della pace e della solidarietà nei rapporti fra i popoli e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- promuovere l’aggiornamento del personale docente della scuola relativamente ai temi della didattica della storia e delle altre discipline umanistiche;
- promuovere, organizzare e gestire convegni, incontri, attività divulgative e formative, stabilire rapporti, convenzioni su programmi culturali nonché patti associativi con associazioni locali e nazionali, con enti ed organismi culturali e scientifici in Italia e all’estero che si riconoscono nei valori fondamentali dell’antifascismo, della pace, della lotta alla criminalità;
- raccogliere, elaborare e diffondere, con ogni mezzo, stampato o audiovisivo e con specifiche iniziative editoriali, ogni dato utile alla conoscenza della storia della provincia di Reggio Calabria.

Art. 5 . L’associazione avrà la durata di venticinque anni; l’assemblea straordinaria potrà deliberare, prima della scadenza, la proroga o lo scioglimento anticipato.

Art. 6 – Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire gli Enti, le Associazioni, i cittadini, indipendentemente dal sesso, da convinzioni religiose, cittadinanza e professione che si
riconoscono nei valori dell’antifascismo, della solidarietà, della pace, della nonviolenza.

Art. 7 – Possono essere soci dell’Istituto coloro che ne facciano richiesta scritta al Presidente e non operano in contrasto con i fini associativi.
L’ammissione viene decisa dal Consiglio Direttivo su presentazione del Presidente o di un componente del Consiglio Direttivo o di almeno due soci fondatori.

Art. 8 – I soci si distinguono in soci fondatori, sostenitori ed ordinari. Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti all’atto costitutivo.
Sono soci sostenitori le persone fisiche gli Enti e le Associazioni che versano una quota annuale pari o superiore a tre quote di socio ordinario.
Sono soci ordinari tutti coloro che versano ogni anno la quota di adesione.
Le quote annuali sono determinate dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea dei soci potrà deliberare, con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, il conferimenro della qualità di socio onorario a docenti o a studiosi di discipline umanistiche che si siano distinti nella loro attività di ricerca o di insegnamento.

Art. 9 – L’iscrizione all’associazione dà diritto a partecipare a tutte le attività e all’elezione degli organi esecutivi.
I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa, al rispetto dello statuto e delle deliberazioni, al rispetto del patrimonio e delle attrezzature e a non svolgere attività contraria agli interessi dell’Istituto.
Eventuali provvedimenti di espulsione a carico dei soci che arrechino danni morali o materiali all’Istituto, non rispettino lo statuto e le deliberazioni o operano in contrasto con le finalità dello stesso, sono assunti dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.
I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella successiva assemblea ordinaria il cui giudizio è inappellabile.
I soci che non versano la quota di iscrizione non hanno diritto di voto nelle assemblee e cessano dagli incarichi ricoperti.

Art. 10 – Sono organi dell’Istituto:
L’assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Comitato scientifico.
Tutti gli incarichi sono gratuiti.

Art. 11 – Le riunioni dell’assemblea in seduta ordinaria, da tenersi almeno una volta all’anno, sono convocate per iscritto almeno quindici giorni prima della riunione mediante avviso da recapitare a domicilio di ciascun socio.
Nel periodo tra il 31 dicembre ed il 30 marzo l’assemblea vota le linee generali dell’attività, elegge il Consiglio Direttivo, approva il bilancio consuntivo e preventivo, approva la destinazione delle risorse secondo lo statuto, ratifica le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
L’assemblea può essere convocata su richiesta motivata di 1/5 dei soci.
Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
È previsto il voto per delega scritta e ogni socio può ricevere non più di una delega.

Art. 12 – l’assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di non meno di due terzi dei soci aventi diritto al voto; in seduta di seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto.
L’assemblea straordinaria, convocata con le stesse modalità di quella ordinaria, è competente a deliberare sulle modifiche al presente statuto, sull’eventuale scioglimento anticipato e sulla proroga dell’associazione.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo è costituito da quattro soci eletti dall’assemblea, dal Direttore e da tre esterni: l’assessore provinciale alla P.I. o un suo delegato, il Sindaco del Comune di Rizziconi o un suo delegato, il Sindaco del Comune di Cittanova o un suo delegato.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili.
Spetta al Consiglio Direttivo:

a) la nomina del Presidente;
b) la nomina del Vice Presidente;
c) la nomina del Direttore dell’Istituto;
d) la nomina del Comitato Scientifico;
e) determina la misura del contributo di cui all’Art. 8;
f) approva le norme per la consultazione del materiale archivistico e bibliografico;
g) individua le linee di intervento ed elabora i progetti per il conseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede dell’Istituto per iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno quattro membri. Le deliberazioni sono valide se adottate con l’intervento della maggioranza dei componenti. È previsto il voto per delega e ogni componente non può ricevere più di una delega scritta.

Art. 14 – Il presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto, rappresenta l’Istituto in giudizio e nomina avvocati e procuratori. Può esigere, dandone quietanza, capitali, interessi, somme, valori, buoni, mandati, assegni, valori assicurati, da privati, da banche, da enti morali, da pubbliche amministrazioni, uffici postali, telegrafici e ferroviari. Può aprire conti correnti presso banche e gestirli, emettere vaglia, assegni, esigere da banche e uffici postali.

Art. 15 – Il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo viene sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente.

Art. 16 – Il Direttore sovrintende alla gestione ordinaria dell’Istituto, dà corso ai deliberati del Consiglio Direttivo, fa parte del Comitato Scientifico e ne assicura il collegamento con il Consiglio Direttivo del quale fa pane di diritto.

Art. 17 – Il Comitato Scientifìco viene nominato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea dei soci. Sovrintende all’attività di ricerca promossa dall’Istituto. È composto da un coordinatore e da un numero di esperti variabile secondo le esigenze del programma di ricerca.

Art. 18 – Il presidente cura la tenuta dei libri dei verbali delle riunioni dell’assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifìco. Tutte le deliberazioni degli organi societari dovranno essere riportate in verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 19 -Il patrimonio sociale è indivisibile ed è composto da contributi, erogazioni – comprese quelle di cui all’articolo 8 della Legge 16 gennaio 1967 n. 3 disposte dal Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia – lasciti, donazioni, dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Istituto, dalle quote sociali, da proventi di iniziative e servizi, da progetti di autofinanziamento.

Art. 20 – L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il bilancio preventivo e consuntivo sono presentati con relazione del Presidente entro il 30 marzo di ogni anno.
Copia dei bilanci viene trasmessa all’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia ed alla Provincia di Reggio Cabbria per i previsti adempimenci e controlli.

Art. 21 – Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente, da due componenti effettivi e due supplenti. I revisori devono essere scelti possibilmente tra gli iscritti al Registro nazionale dei revisori contabili, tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia. Possono essere scelti, tranne il Presidente, che deve essere iscritto al Registro dci Revisori Contabili, tra professionisti idonei, in ragione dell’attività svolta, a ricoprire tale funzione.
Al Collegio spettano rutti i compiti e le funzioni in materia di controllo della contabilità, dei libri sociali e del bilancio. Essi hanno l’obbligo di assistere alle sedute del Consiglio e dell’assemblea.

Art. 22 – Qualunque modifica allo Statuto, il mutamento del nome, lo scioglimento, la messa in liquidazione viene comunicata per iscritto ai soci da parte dei soci fondatori che sono i soli abilitati e deve essere approvata a maggioranza dei presenti.
In caso di scioglimento la raccolta dei documenti, delle opere, e di tutto il patrimonio dell’Istituto sarà devoluto alla Biblioteca Comunale “Ugo Arcuri” di Rizziconi.

Art. 23 – Per quanto non previsto dal presente statuto e dalle sue successive eventuali modificazioni, nonché da regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo, si fa riferimento alle norme contenute nel codice civile ed alle altre disposizioni legislative vigenti in materia.

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